Monthly Archives: febbraio 2015

A CHI CI RIVOLGIAMO ?

A CHI CI RIVOLGIAMO ?

I nostri servizi sono pensati per le piccole e medie imprese di qualsiasi settore.
Ci rivolgiamo pertanto a:
– imprenditori e loro responsabili amministrativi
– membri dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali
– professionisti e consulenti aziendali

 

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA? ANCHE IN BICICLETTA!

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA? ANCHE IN BICICLETTA!

Il reato di guida in stato di ebbrezza può essere contestato e addebitato anche a chi conduce una bicicletta.
E’ quello che ha stabilito la Cassazione in una sua recente sentenza.

Sentenza che conferma un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche mediante la conduzione di tale tipo di veicolo, in quanto idoneo a interferire sulle generali condizioni di regolarità e sicurezza della circolazione stradale.

Quindi, attenzione anche in bicicletta!

 

 

AUTO NUOVA E RCA GRATIS? ATTENZIONE!

AUTO NUOVA E RCA GRATIS? ATTENZIONE!

Avrete notato che ultimamente molte concessionarie e case automobilistiche propongono l’acquisto dell’auto con la promozione  “polizza RCA gratis per un anno”.

Dodici mesi senza tirare fuori il portafogli sono indubbiamente un vantaggio per chi acquista l’auto.
Però fate attenzione perchè una volta esaurita la promozione l’anno gratuito può costare caro.
In molti casi infatti c’è il rischio di perdere l’agevolazione prevista dalla legge Bersani, che permette di “sfruttare” la classe di merito di un familiare con la stessa residenza.

Questo perchè qualora si aderisse alla promozione il contraente della polizza RCA sarebbe necessariamente la casa automobilistica e non l’acquirente dell’auto che, scaduti i dodici mesi, si troverebbe costretto a stipulare una nuova polizza. senza però poter usufruire dei vantaggi della legge Bersani. che può essere applicata solo in caso di voltura o di nuova immatricolazione.

Anche l’Associazione Nazionale Imprese Assicurative conferma tale ipotesi:
“Al termine dei dodici mesi di durata del contratto gratuito, in base a quanto previsto dalla legge Bersani, non si può più ereditare la classe di merito in quanto si assicura per la seconda volta un’auto già di proprietà”.

Il risultato di tutto questo?
La classe di merito sarà l’ultima e il premio da pagare sarà di conseguenza molto più elevato.

Se avete intenzione di acquistare un’auto nuova quindi il consiglio è di valutare con attenzione pro e contro della promozione, soprattutto se siete in possesso di una buona classe di merito.

 

IL DANNO NON E’ ACCIDENTALE? NESSUN RISARCIMENTO!

IL DANNO NON E’ ACCIDENTALE? NESSUN RISARCIMENTO!

Nella polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) molte compagnie, anche se non tutte, limitano l’efficacia della garanzia ai soli danni cosiddetti accidentali. Molto frequentemente infatti nell’oggetto dell’assicurazione RCT possiamo trovare il riferimento all’accidentalità del fatto quale condizione per la risarcibilità del danno.
Per l’assicurato si tratta di una limitazione non di poco conto e che va quindi valutata attentamente al momento di scegliere il proprio fornitore assicurativo.

Ma cosa significa accidentale per gli assicuratori? Quali le conseguenze per l’assicurato in caso di sinistro?

La giurisprudenza si è pronunciata a vario titolo in materia senza però chiarire del tutto il concetto di accidentalità, determinando una situazione di forte incertezza per l’assicurato il quale non è in grado di stabilire a priori quali danni sono coperti dalla polizza e quali invece sono esclusi.
Facendo una sintesi degli indirizzi giurisprudenziali prevalenti, possiamo dire che per definire un fatto come accidentale non è sufficiente che esso sia involontario, ma deve essere anche imprevedibile e circoscritto nel tempo.
Deve essere determinato da circostanze estranee all’attività del responsabile e repentino, improvviso, istantaneo.

Per maggiore chiarezza riporto un caso realmente accaduto.
Un carrozziere, nel verniciare un’auto con della vernice a spruzzo, fa cadere la polvere atomizzata della vernice che, portata dal vento, si deposita su alcune auto parcheggiate nei dintorni, causando pertanto un danno a terzi.
Il carrozziere assicurato per la RCT interpella la propria compagnia che però respinge il sinistro. Sostiene infatti che il danno non può essere considerato accidentale in quanto la vernice si è depositata sulle auto non all’improvviso ma in un certo lasso di tempo. Inoltre il fatto non era certo imprevedibile. Il carrozziere avrebbe dovuto quindi adottare le necessarie cautele, dettate dalla propria esperienza professionale, al fine di prevenire il danno.

In conclusione, l’accidentalità in una polizza di responsabilità civile verso terzi costituisce una forte limitazione per l’assicurato. Una sorta di spada di Damocle che pende sulla sua testa e in grado di vanificare l’efficacia della copertura stessa. Molte compagnie propongono, ormai da tempo, polizze di RCT che non contengono tale limitazione migliorando senza alcun dubbio la qualità della copertura per l’assicurato.

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